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Rubriche > RUBRICA LEGALE > Equitalia: come avviene il pignoramento del conto, stipendio o pensione
Equitalia: come avviene il pignoramento del conto, stipendio o pensione
Articolo di Avv. Carlo Vitaliano pubblicato il 14/12/2014 (2151 Letture)
Uno strumento sempre più frequentemente utilizzato dall’Agente della riscossione è il pignoramento presso terzi ossia quello con cui viene pignorato il conto in banca oppure un quinto di stipendio o pensione. Questo per un due ragioni. Innanzitutto si tratta di una procedura molto agevole perché ad Equitalia è consentito di evitare l’udienza di assegnazione delle somme davanti al giudice, prevista invece nel caso di pignoramenti effettuati da privati; in questo modo si riducono notevolmente i tempi.


 Dall’altro lato, tutti i limiti e i vincoli introdotti negli ultimi anni al pignoramento mobiliare e immobiliare hanno reso tali esecuzioni particolarmente difficoltose. Pertanto il pignoramento presso terzi resta ancora quello più facile e sicuro, se si eccettua la previsione di un limite di un quinto alla pignorabilità dello stipendio e della pensione, che comporta semplicemente un allungamento dei tempi di recupero. 



Il pignoramento presso terzi comporta l’apposizione di un vincolo di indisponibilità sui beni o sui crediti di cui è titolare il debitore, ma che sono nella sfera giuridica di un terzo soggetto (cosiddetta “debitor debitoris”): così, per esempio, nel caso del datore di lavoro quando ancora non ha versato lo stipendio al dipendente; o nel caso della banca presso cui sono depositate le somme.



Prima di esaminare le disposizioni speciali previste nel caso di pignoramento da parte di Equitalia, è utile illustrare sinteticamente la disciplina ordinaria (quella prevista dal Codice di procedura civile nel caso di creditori diversi dall’Agente esattore delle tasse).


Avv. Carlo Vitaliano


La disciplina generale del codice di procedura civile



In generale, il pignoramento presso terzi si attua mediante la notifica al terzo e al debitore di una ingiunzione che contenga:



– l’indicazione del credito per il quale si procede nonché gli estremi identificativi del titolo di legittimazione dello stesso (ad esempio, una sentenza o un assegno);



– l’indicazione anche generica del credito o del bene in possesso del terzo ma dovuti al debitore iscritto a ruolo;



– l’intimazione al terzo di non disporre dei beni o dei crediti nella titolarità del debitore, senza ordine del giudice;



– la citazione del debitore o del terzo a comparire davanti al giudice ordinario per rendere la dichiarazione in ordine all’effettiva natura ed entità dei diritti vantati. Il terzo può rendere la dichiarazione anche per iscritto, facendola pervenire al creditore procedente, tranne che per i crediti derivanti da rapporti di lavoro privati, per i quali è invece necessaria la comparizione del terzo davanti al giudice.



Notificato l’atto di pignoramento, si va davanti al giudice all’udienza indicata dal creditore (si chiama “udienza di assegnazione delle somme”). Il magistrato, verificata la documentazione e le notifiche, assegna la somma pignorata (se disponibile) in favore del creditore. Ovviamente, perché ciò avvenga, è necessario che il terzo – presso cui è avvenuto il pignoramento delle somme – effettui una dichiarazione “positiva”: ossia ammetta di essere debitore di beni o di denaro nei confronti del debitore.



Se invece il terzo non rende alcuna dichiarazione oppure dichiara di non possedere alcun bene o diritto di spettanza del debitore, si apre un processo di cognizione piena volto ad accertare l’esistenza del bene o del credito pignorato, su istanza normalmente del creditore.



I poteri dell’agente della riscossione



Se il privato che voglia fare pignoramento presso terzi deve procedere un po’ a “mosca cieca”, sperando di indovinare dove il debitore ha il conto in banca o dove lavora, l’agente della riscossione (Equitalia) è assai più agevolato. Esso infatti ha la possibilità di utilizzare i dati che affluiscono nell’anagrafe tributaria da parte di tutti gli intermediari e, in generale, gli operatori finanziari, compresa Poste Italiane s.p.a.  In pratica, Equitalia già sa dove i contribuenti hanno i risparmi o dove sono impiegati. Sfuggire a un pignoramento presso terzi da parte dell’Esattore è quindi assai difficile, mentre invece è molto più facile se il creditore è un soggetto privato.



Il sistema delineato nella legge, dunque, consente anche all’agente della riscossione di ottenere, attraverso una rapida interrogazione telematica, le informazioni relative alla tipologia di rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti con l’universo degli operatori finanziari.



Equitalia ha inoltre la facoltà di accesso alle altre banche dati pubbliche e private. È il caso, ad esempio, degli altri archivi generati dall’anagrafe attraverso i dati comunicati, tra l’altro, dalle Camere di Commercio e dagli ordini professionali.



In presenza di importi iscritti a ruolo superiori a 25.000 euro, la legge conferisce agli agenti della riscossione molteplici  poteri, tra i quali vi è quello di acquisire dettagli in ordine alle movimentazioni bancarie del contribuente o in ordine ai beni e alle attività detenute da società fiduciarie, oppure di accedere ai luoghi di esercizio dell’attività del debitore, oppure ancora di inviare questionari ai soggetti comunque in rapporti con il debitore. Tanto, ai fini dell’acquisizione di notizie utili a individuare i beni aggredibili.



La dichiarazione stragiudiziale del terzo



L’agente della riscossione che non conosca esattamente la natura o l’entità dei beni o dei crediti vantati dal debitore nei confronti del terzo ha il potere di chiedere a quest’ultimo una specifica dichiarazione. In particolare, una volta decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, l’agente della riscossione, prima di procedere al pignoramento presso terzi, ha la facoltà di notificare al terzo una richiesta di informazioni in ordine alle cose e alle somme da questi dovute al contribuente iscritto al ruolo.



Per espressa previsione di legge, la richiesta di notizie non interrompe né preclude l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, quali ad esempio l’iscrizione del fermo amministrativo o dell’ipoteca sui beni immobili.



Nella lettera notificata all’agente della riscossione va indicato un termine per la risposta, che non può essere inferiore a 30 giorni dalla notifica. In caso di risposta tardivainfedele incompleta, l’Agenzia delle entrate, su segnalazione documentata dell’agente della riscossione, provvede all’irrogazione di una sanzione da 2.065 a 20.658 euro, riducibile alla metà se il ritardo non supera 15 giorni .



Il pignoramento presso terzi



Quando avvia il pignoramento presso terzi, Equitalia può ordinare al terzo debitore del contribuente il pagamento delle somme dovute direttamente nelle mani dell’agente stesso, saltando la fase della citazione davanti al giudice dell’esecuzione (che, nel caso di pignoramenti promossi da privati, è invece obbligatoria). Il pagamento deve poi avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme già scadute a tale data, ed entro ciascuna scadenza prestabilita, per le altre somme.



Insomma: il contribuente si vedrà il conto in banca prosciugato senza neanche arrivare davanti a un giudice. È però vero che il debitore deve prima ricevere la notifica di un atto di avvertimento, detto “atto di pignoramento”.



L’atto di pignoramento va notificato sia al terzo che al debitore in tale modo [5]:



a) si mette il contribuente in condizioni di venire a conoscenza del pignoramento in atto e, se del caso, di segnalare all’agente della riscossione la sopravvenuta inesistenza del titolo della pretesa (per esempio, se ha pagato la cartella, se quest’ultima si è prescritta o è stata annullata dal giudice);



b) si consente altresì al contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa, in sede di opposizione agli atti esecutivi, impugnando davanti al giudice dell’esecuzione l’atto di pignoramento.



L’atto di pignoramento può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione diversi dagli ufficiali di riscossione e in tal caso è sufficiente che sia riportata l’indicazione a stampa delle generalità dell’ufficiale di riscossione.



Pignoramento di stipendio e indennità retributive



La disciplina sul pignoramento presso terzi prevede alcuni limiti nella quota massima di stipendio o pensione pignorabile, che derogano ai vincoli, stabiliti nel codice di rito. In particolare, mentre nel pignoramento ordinario il limite di legge è il quinto dello stipendio, l’espropriazione esattoriale prevede limiti variabili in funzione dell’ammontare del credito stipendiabile o retributivo su cui si intende effettuare l’esecuzione. Così, per importi non superiori a 2.500 euro, il limite di pignorabilità è ridotto a un decimo, per importi compresi tra 2.500 euro 5.000 euro, la quota massima diventa un settimo, mentre per importi superiori a 5.000 euro si applica il vincolo ordinario del quinto.



Dopo le modifiche apportate alla normativa in commento, si è disposto che l’importo dell’ultimo emolumento affluito sul conto corrente del debitore non è pignorabile in capo al terzo, datore di lavoro, che risulta così liberato da qualsiasi vincolo al riguardo.



Il blocco dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni



La normativa in materia dispone che tutte le amministrazione che devono pagare somme superiori a 10.000 euro, a qualunque titolo, ai contribuenti, prima di versare devono interpellare Equitalia Servizi Spa per verificare se risultano carichi iscritti a ruolo scaduti, per importi almeno pari a 10.000 euro.



La procedura di interrogazione avviene per via telematica ed è quindi piuttosto agevole. In linea di principio, qualunque pagamento che superi il limite di legge è interessato dalla verifica.



La procedura



Equitalia risponde entro cinque giorni. In caso di mancata riposta entro tale termine, il pagamento può essere effettuato. Qualora invece la società di riscossione riscontri tempestivamente (cioè entro 5 giorni) carichi a ruolo almeno pari a 10.000 euro, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento, fino a concorrenza del debito a ruolo, comprensivo delle spese di esecuzione e degli interessi di mora. In assenza di dichiarazione, il pagamento deve essere sospeso, mentre una volta conosciuta l’entità della pendenza, la sospensione non potrà eccedere l’importo a ruolo. Tale sospensione non è tuttavia indefinita, ma si protrae al più per 30 giorni. Entro questo termine, il competente agente della riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi, sia all’ente pubblico che al debitore moroso. Per effetto del pignoramento, l’ente pubblico versa direttamente nelle casse dell’agente della riscossione l’ammontare a ruolo. Qualora entro il medesimo termine di 30 giorni non dovesse pervenire alcun pignoramento, l’amministrazione è libera di pagare quanto dovuto al contribuente moroso.



Contenziosi in corso



a) Se è stato impugnato un avviso di accertamento e non è stata ancora notificata l’iscrizione a ruolo provvisoria ovvero non è ancora decorso il termine per il versamento delle somme dovute per gli accertamenti esecutivi, non vi è morosità e il pagamento del credito deve essere effettuato;



b) Se è stata notificata la cartella, decorsi 60 giorni dalla notifica, ovvero decorso il termine di pagamento per gli avvisi esecutivi, e non vi è provvedimento di sospensione del giudice, il contribuente è in difetto e quindi può subire il blocco del pagamento del credito;



c) Se vi è sospensione giudiziale, non sussiste morosità e dunque il credito è svincolato;



d) Se vi è stata sentenza di annullamento del giudice tributario, anche se non definitiva, non sussiste ugualmente morosità.



 


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