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Rubriche > RUBRICA LEGALE > Sì agevolazione prima casa anche se c’è donazione
Sì agevolazione prima casa anche se c’è donazione
Articolo di Avv. Carlo Vitaliano pubblicato il 31/12/2014 (1372 Letture)
Bonus fiscale: l’intento della legge è quello di favorire la proprietà della prima casa e non quello di limitare il regime di favore al solo caso di esborso finanziario che si ha con la compravendita.




Non si decade da
ll’agevolazione sulla prima casa qualora, una volta venduto l’immobile “beneficiato”, il successivo immobile (che deve essere acquistato entro 18 mesi) ove fissare la propria residenza sia stato acquisito tramite donazione (e non con una compravendita). 


Avv. Carlo Vitaliano


 



A dirlo è stata una recente sentenza della Commissione Tributaria della Lombardia.



 



La vicenda



Un contribuente vendeva un immobile acquistato con il bonus “prima casa”, ma nell’anno successivo otteneva in donazione un appartamento ove fissava la propria residenza. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, gli contestava l’omesso acquisto, entro il termine di legge, di un altro immobile, revocandogli così l’agevolazione.



 



La sentenza



Il quesito affrontato dai giudici tributari di secondo grado è stato dunque il seguente: per impedire la decadenza dell’agevolazione sul primo acquisto, occorre effettivamente stipulare il rogito di un atto di vendita oppure è sufficiente semplicemente l’acquisizione di un nuovo immobile, comunque essa sia avvenuta, ossia anche per donazione?



 



La legge stabilisce che la decadenza non opera nel caso in cui, entro diciotto mesi dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici, venga acquistato un altro immobile da adibire ad abitazione principale.



 



Qual è, tuttavia, il corretto significato da attribuire al termine “acquisto”? Secondo la sentenza in commento, proprio perché la norma non specifica quali debbano essere le modalità di acquisto non si può pretendere una interpretazione ristretta alla sola compravendita. Per impedire la decadenza dell’agevolazione, dunque, è sufficiente che vi sia un acquisto di immobile – in qualsiasi forma – da adibire ad abitazione principale. È irrilevante se esso avviene a titolo oneroso (vendita) o gratuito (donazione).



 



Quanto chiarito dalla Ctr è, del resto, anche il pensiero della Cassazione per come chiarito appena un anno fa.



 



 



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  • 7/9/2008  Luisa Casalnuovo (NA) - Italia -  Ho letto le vostre rubriche eccezionali e o visto le foto sui tifosi belle
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Avevo 10 anni facevo la ragazza della parrucchiera, andavo a scuola la mattina e di pomeriggio andavo nel negozio di mia zia parrucchiere. Dopo alcuni anni mia zia chiuse, io capii che potevo sfruttare la situazione, avevo 14 anni, ero bella e andavo a casa delle cliente di mia zia, incominciai a guadagnare veramente molto, prendevo la metà di mia zia ma erano netti in tasca mia. Essere parrucchiera a domicilio mi da una libertà e guadagni enormi. Gli uomini sono dei bambini se li sai prendere, e... pagano molto bene.



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