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Rubriche > RUBRICA LEGALE > Diffamazione, persona offesa deve essere individuata o individuabile
Diffamazione, persona offesa deve essere individuata o individuabile
Articolo di Avv. Carlo Vitaliano pubblicato il 22/11/2020 (780 Letture)
In tema di diffamazione, con la sentenza 26 novembre 2019, n. 48058 (testo in calce), la V sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il reato di diffamazione di cui alll'articolo 595 cod. pen. è configurabile in presenza di un'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può, quindi, ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti non individuati, né individuabili, o a categorie, anche limitate, di persone (negli stessi termini, fra molte, Cass. Pen., Sez. V, 26/1/2018, n. 3809)


L'interpretazione giurisprudenziale sul punto è rigorosa, richiedendo che l'individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione, in mancanza di indicazione specifica e nominativa ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita.



In particolare, il recente arresto in parola afferma che, in ipotesi di riferimento a persone innominate, la valutazione di determinabilità soggettiva - intesa come inequivoca riferibilità ex ante ad un singolo soggetto - non può risolversi "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione soggettiva di taluno che si riconosca come destinatario della propalazione, in virtù di un'immedesimazione fondata su collegamenti fattuali che non rispondono ad un'oggettiva cifra di riconoscibilità, nel contesto di riferimento dell'informazione.



In altri termini, secondo tale insegnamento della S.C. del tutto consolidato, in punto di concreta offensività della diffamazione è necessaria l'univoca riconducibilità dei fatti ad una persona determinata, oggettivamente riconoscibile, nella sua identità, da parte di un numero indeterminato di soggetti, ai quali l'informazione è diretta o è accessibile, alla stregua di una valutazione dei fatti e delle dichiarazioni svolta con giudizio ex ante ed in concreto, alla luce delle circostanze di contesto già notorie nell'ambiente di riferimento ed attraverso le quali è possibile, con elevato grado di affidabilità, l'inequivoca identificazione del destinatario in riferimento alla generalizzata cognizione dei fatti in relazione a soggetti di media cultura in un dato tempo e luogo.



A ben vedere, siffatto principio ribadito dalla Cassazione penale trova conferma e piena continuità nella giurisprudenza civile della stessa S. C. ed in quella della sua più autorevole composizione (Cass. civ., Sezioni Unite, 13/6/2019, n. 15897), giurisprudenza ove viene evidenziata – con riferimento ad espressioni "in incertam personam" (anche quando rese in occasione di interventi a forum di discussione su un blog internetcfr., Cass. civ., Sezioni Unite, 17/3/2017, n. 6965) – l’impossibilità di ricondurre tali espressioni al reato di diffamazione in ragione dell'inesistenza di un destinatario identificato o identificabile, quando a siffatta identificazione non si pervenga attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita.



D’altro canto, pure in tema di trasmissioni radiofoniche la S. C. (Cass. civ., Sez. III, 27/8/2015, n. 17207), nel ribadire che la riconoscibilità del soggetto che si assume leso nell'onore dalla falsa notizia costituisce condizione imprescindibile per la sussistenza del reato di diffamazione e, quindi, per la configurazione della relativa responsabilità civile, puntualizza che ciò che rileva è la possibilità di identificare l'offeso sulla base di elementi che si ricavino dalla stessa notizia ovvero che siano di notoria conoscenza, e tra questi ultimi il Giudice di merito ben può annoverare quelli resi pubblici da fonti informative diverse, se, per le modalità, i tempi e l'ampiezza della diffusione, rendano, nel caso concreto, riconoscibile il soggetto diffamato.



Tale riconoscibilità deve sussistere nel momento in cui la notizia non vera è percepita dal pubblico, che coincide col momento di consumazione del reato di diffamazione (il quale, in quanto reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa: cfr., Cass. pen., 27/4/2012, n. 23624). Nel caso di pubblico di radioascoltatori, il momento rilevante è quello della trasmissione da parte dell'emittente radio.


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