Menu principale

Categorie news

Contatore visite OGGI

Utenti online

14 utente(i) online
(1 utente(i) in Rubriche)

Login

Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!

Foto recenti

Meteo in Italia

La situazione:
Scegli la Provincia

Cerca nel Sito

Foto recenti

Foto a caso

Germania, una donna fotografa un capodoglio morto a Meldorf
La festa dei cornuti - Le persone più stupide che conosco sono quelle che sanno tutto
HOTEL SAMMARTINO - AGNONE - IS -
NARCISISTA: Colui che ha difficoltà ad amare
Se i Presidenti non lo fanno alle loro mogli, lo fanno al Paese!
La bella Napoli
Star: Incidenti sexy quando il vestito troppo mini
L'invidia ha gli occhi e la fortuna è cieca
La famiglia è un collegamento con il nostro passato e un ponte verso il nostro futuro
Una statistica sull'infedeltà ha rivelato che il 74% degli uomini tradisce, le donne sono a 90%
SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
Rubriche > RUBRICA LEGALE > Riforma della giustizia: il nuovo atto di precetto
Riforma della giustizia: il nuovo atto di precetto
Articolo di Avv. Carlo Vitaliano pubblicato il 28/6/2015 (1513 Letture)
Il Decreto Legge di riforma del processo civile approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 giugno 2015 introduce diverse novità, tra le quali merita attenzione la nuova formulazione prevista per l’atto di precetto; in particolare, con la nuova riforma, il precetto si arricchisce di un ulteriore elemento a vantaggio del debitore, ossia l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. 

Avv. Carlo Vitaliano


Questa previsione ha lo scopo, da un lato, di consentire al debitore di fronteggiare i propri debiti, evitando – con l’aiuto di un professionista con competenze specifiche – l’aggravamento eccessivo delle proprie condizioni economiche e trovando una soluzione che gli consenta di pagare, poco alla volta, tutti i propri creditori; parallelamente dovrebbe garantire ai creditori la possibilità di vedere soddisfatte, grazie appunto all’intervento di un organismo o professionista specializzato, le proprie ragioni.




Oltre a ciò, il nuovo avvertimento contenuto nel precetto consentirà di rendere effettivamente operativa e nota al debitore-consumatore la possibilità di ricorrere a specifiche procedure previste dalla legge, che gli consentano – al pari delle imprese – di evitare il sovraindebitamento e far fronte alle proprie difficoltà economiche.




Ricordiamo che il precetto è l’atto con il quale il creditore, sulla base di una sentenza o titolo ad essa equiparabile, intima al debitore di adempiere all’obbligo indicato nel titolo (ad esempio tenere un certo comportamento, pagare una certa somma di denaro, consegnare un bene, ecc…) entro dieci giorni, preannunciando che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.




Il precetto, a pena di nullità, deve contenere:


– l’indicazione delle parti;

– la data di notificazione del titolo esecutivo (a meno che il titolo non sia notificato assieme al precetto);

– la trascrizione del titolo esecutivo, quando espressamente richiesta dalla legge (ad esempio in caso di precetto su assegno o cambiale);

– la dichiarazione di residenza e domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente a procedere all’esecuzione forzata. In mancanza di questa indicazione, il precetto rimane comunque valido, ma le eventuali opposizioni andranno notificate presso la cancelleria di tale giudice;

– la sottoscrizione della parte.




Oltre ai dati predetti, dunque, bisognerà che l’atto di precetto contenga il nuovo avvertimento appena introdotto dalla riforma.


Naviga negli articoli
Precedente articolo Addio fondo patrimoniale: tutela della casa familiare cancellata Il numero della cartella di pagamento sull’avviso a.r. non fa prova prossimo articolo

Rubriche

Messaggi dal Guestbook

  • 20/11/2008  Sono Miriam di Milano  Sono Miriam di Milano vorrei dirvi ...
  • 7/9/2008  Luisa Casalnuovo (NA) - Italia -  Ho letto le vostre rubriche eccezionali e o visto le foto sui tifosi belle
  • 7/9/2008  Luisa Volla (NA) - Italia  Coplimenti un ottimo sito non è caotico ed è molto chiaro
  • 23/8/2008  Kya  X Angela
  • 16/8/2008  Jonny  Divertente
  • 15/8/2008  Sara - Napoli  Sotto Voce è molto interessante -
  • 13/8/2008  Sara  Salve leggo spesso con le mie amiche i vostri messaggi nella rubrica sotto voce
  • 13/8/2008  Celeste - Napoli -  Per Angela di Napoli
  • 13/8/2008  Popetta  Per Angela
  • 13/8/2008  Mary Bon  Ad Angela di Napoli


  • Visita

News più lette

Un articolo a caso

gif38Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la cucina non limita affatto l'uso dell'alcol. In genere, infatti, esso non dà un grande contributo all'indice alcolico giornaliero in quanto è usato in quantità limitata, gran parte della quale può evaporare durante la preparazione del piatto.

News a caso

Articoli dalle Rubriche

Ultimi video inseriti

Video a caso

Demis Roussos - Rain And Tear...
(Mon, 26-Jan-2015)
Demis Roussos - Rain And Tear...
Boney M. - Rivers of Babylon ...
(Sat, 05-May-2018)
Boney M. - Rivers of Babylon ...
Monkey BlowJob
(Thu, 11-Dec-2008)
Monkey BlowJob
Un Giorno In Pretura - La mor...
(Thu, 02-Jan-2014)
Un Giorno In Pretura - La mor...
Parte 10/10 Ragione, scienza ...
(Mon, 29-Jun-2009)
Parte 10/10 Ragione, scienza ...
Asilo Nido di Pistoia Immagin...
(Sat, 05-Dec-2009)
Asilo Nido di Pistoia Immagin...
I 10 record sessuali più bizz...
(Sun, 08-Mar-2015)
I 10 record sessuali più bizz...
Cannoli Siciliani
(Tue, 29-Jul-2008)
Cannoli Siciliani
Scherzi divertenti e bastardi
(Sat, 05-Jul-2008)
Scherzi divertenti e bastardi
Il Decameron -1970 Pier Paolo...
(Tue, 03-Apr-2012)
Il Decameron -1970 Pier Paolo...