La normativa europea, recepita dall’italia nel 2009, stabilisce otto classi che dipendono dal rendimento energetico dell’abitazione. ogni regione avrebbe dovuto recepire la normativa, ma tra ritardi e modifiche non abbiamo un quadro uniforme. c'èchi per esempio, come l'emilia romagna, che non applica sanzioni, e chi come il piemonte che le applice in modo proporzionale ai mq.
Il caso più rigido è la lombardia. a partire dall'1 gennaio 2012 diventa obbligatorio, per tutti, dichiarare la classe energetica e l’indice di prestazione energetica relativi alla climatizzazione invernale o al riscaldamento della singola unità immobiliare o dell’intero edificio in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla vendita o alla locazione. l’inosservanza di queste disposizioni è soggetta a una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro di competenza dei comuni in cui è situato l’immobile oggetto dell’annuncio
In ogni caso l’attestato di certificazione energetica (ace) deve essere predisposto a cura del proprietario dell’immobile, mentre è il titolare dell’annuncio immobiliare a essere responsabile dell'inserimento dei dati relativi al suddetto attestato nell’annuncio immobiliare, a prescindere dal fatto che tale titolare sia lo stesso proprietario dell’immobile o un altro soggetto. tali disposizioni sono state approvate con la deliberazione della giunta regionale ix/2555 del 24.11.2011; di seguito sono esaminati due casi particolari di applicazione: il caso di quegli annunci immobiliari pubblicati dopo l'1 gennaio 2012 ma la cui pubblicazione è stata pattuita prima di quella data, e il caso dei cartelli vendesi/affittasi
Annunci immobiliari pattuiti prima del 1 gennaio 2012. la violazione dell’obbligo sussiste qualora il contratto/ordinativo, ecc. per disporre la pubblicazione dell’annuncio (in una qualsiasi delle modalità indicate nella dgr ix/2555) sia stato effettuato a partire dal 1° gennaio
2012, mentre l’eventuale pubblicazione di annunci pattuiti prima di tale data non sarà soggetta a sanzioni, fino a conclusione di quanto previsto nel contratto originario. non sono ammesse proroghe o rinnovi per la prosecuzione dei suddetti annunci stipulati dal 1° gennaio 2012 senza
includere anche i dati relativi alle prestazioni energetiche degli edifici o delle unità abitative in questione
Cartelli vendesi/affittasi. il titolare dell’annuncio che ha disposto la loro affissione prima del 1° gennaio 2012, al fine di non incorrere nella sanzione prevista dalla l.r. 24/2006, deve trasmettere un’autodichiarazione ex art.47 del dpr 445/2000 al comune in cui è situato l’immobile, indicando il numero e il luogo esatto in cui sono affissi i cartelli in questione. tale autodichiarazione deve essere trasmessa entro il 31 dicembre 2011 con raccomandata a/r o posta certificata e copia della stessa deve essere conservata dallo stesso titolare dell’annuncio.
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