Tutte le attività soggette a dia (dichiarazione di inizio lavori), cioé tutto ciò che ha parametri precisi circa volumi, destinazioni, distanze, altezze, e ovviamente tutte le opere di manutenzione, adeguamento e contenimento dei consumi energetici saranno soggette al nuovo meccanismo.
In parole povere la scia (segnalazione inizio attività) consente oggi un immediato inizio delle attivitá edili, sostituendo la dia che imponeva comunque l'attesa di 30 giorni.
La libertà di costruire non significa che lo si possa fare senza permessi: i privati devono dotarsi di verifiche e permessi necessari autocertificando, attestando e asseverando.
D'altra parte anche le amministrazioni sono chiamate a controllare che non inizino i lavori privi di necessari requisiti.
Dopo 30 giorni dall'inizio dei lavori l'amministrazione non puó piú bloccare i lavori se non per motivi di sicurezza.
Il decreto legge sviluppo chiarisce che i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali non possono essere sostituiti da scia. ciò significa che la tutela del paesaggio e di specifici edifici impone sempre un passaggio autorizzato.