L’assegnazione della casa coniugale, in comproprietà, viene data al coniuge cui la minore viene collocata prevalentemente.
Se il padre ottiene la modifica delle condizioni sul collocamento della minore ottiene altresì l’assegnazione della casa; l’assegnazione rappresenta un vincolo sul bene immobile e, conseguentemente, diventa difficoltoso venderlo a terzi; solo dopo la revoca dell’assegnazione e, cioè, quando la figlia è divenuta maggiorenne ed economicamente indipendente sarà possibile per il comproprietario chiedere lo scioglimento della comunione e, quindi, procedere alla vendita dello stesso se l’altro comproprietario non ne chieda l’assegnazione.