GUIDA IN STATO DI EBREZZA
Categoria : RUBRICA LEGALE
Pubblicato da Avv. Carlo Vitaliano in 1/12/2008
FERMATI IN STATO DI EBREZZA ALLA GUIDA DEL VEICOLO? NESSUN PROBLEMA ALLA FEDINA PENALE. Il procedimento penale per guida in stato di ebbrezza porta quasi sicuramente all’emissione, da parte del giudice competente, del decreto penale di condanna. Detto provvedimento contiene la condanna del responsabile dell’azione criminosa al pagamento di una somma di denaro che, nel nostro caso, è l’ammenda. Non vi è menzione della condanna, in caso di emissione di decreto penale, nel casellario giudiziale.


Non vi è nemmeno menzione della condanna nel casellario giudiziale, in caso di patteggiamento della pena. Quindi se lo sfortunato conducente dovesse partecipare ad un concorso pubblico per l’assunzione nella Pubblica Amministrazione o altro, in tal caso lo stesso Ente, qualora al momento dell’assunzione dovesse chiedere il certificato del casellario giudiziale, in detto casellario non comparirebbe nè la condanna emessa con decreto penale di condanna nè la condanna emessa con sentenza di patteggiamento.



A volte, l’interessato decide di patteggiare per usuAvv. Carlo Vitalianofruire della sospensione condizionale della pena ed evitare, inoltre, il pagamento delle spese di giustizia che sarebbero a carico dell’imputato in caso di condanna emessa a seguito di processo.



In caso di guida in stato di ebbrezza, essendo esso un reato contravvenzionale, con la sospensione condizionale della pena, la pena viene sospesa per anni due. Al termine del biennio, sarà possibile chiedere, qualora vi siano i presupposti, l’estinzione del reato. Con il provvedimento di estinzione del reato, la pena viene meno e non dovrà essere più scontata. Si ricorda, tra l’altro, che nell’ambito del procedimento penale, tutti gli indagati devono essere assistiti da un difensore. In mancanza di un difensore di fiducia, il tribunale ne nomina uno d’ufficio. Le attività professionali svolte sia dall’avvocato di fiducia che dall’avvocato d’ufficio vanno retribuite dalla parte. In caso di sussistenza di requisiti per usufruire del patrocinio a spese dello Stato, i compensi spettanti al difensore per l’attività professionale svolta sono a carico dello Stato.