MIGRANTI: Il diniego e il ricorso
Categoria : RUBRICA LEGALE
Pubblicato da Avv. Carlo Vitaliano in 11/12/2022
In caso di esito negativo dell’esame innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale al richiedente verrà consegnato un provvedimento di diniego della domanda di protezione con indicati i mezzi di impugnazione


Il diniego e il ricorso






Disciplinato dal d.lgs 25/2008 artt.32, 35 e 36 e dal d.lgs 159/08.



In caso di esito negativo dell’esame innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale al
richiedente verrà consegnato un provvedimento di diniego della domanda
di protezione con indicati i mezzi di impugnazione. Il ricorso avverso
la decisione della Commissione deve essere presentato entro 15 giorni
dalla data di notifica del provvedimento innanzi al Tribunale del
capoluogo di distretto di Corte di appello dove ha sede il Cara o il Cie.
Il termine di presentazione diventa di 30 giorni per i richiedenti
asilo che non sono stati né accolti in un Cara né trattenuti in un Cie e
il ricorso deve essere presentato innanzi al Tribunale del capoluogo di
distretto di Corte di appello dove ha sede la Commissione territoriale.



Il ricorso non ha effetto sospensivo
immediato ma deve contestualmente essere richiesta al Giudice apposita
autorizzazione a permanere sul territorio nazionale al fine di poter
attendere in Italia l’esito dell’opposizione. Fanno eccezione i casi che
si trovano in un Cara per verificare l’identità e la nazionalità e i
richiedenti non soggetti a trattenimento o accoglienza: per loro la
presentazione del ricorso ha effetto sospensivo immediato. Il Giudice
accoglie o rifiuta con ordinanza la richiesta di permanenza in Italia in
attesa di giudizio nei 5 giorni successivi, nel frattempo il
richiedente attende ospitato all’interno del Cara o del Cie. In caso di
accoglimento dell’istanza al richiedente verrà rilasciato un permesso di
soggiorno per richiesta asilo di tre mesi e potrà beneficiare delle
misure di accoglienza. Il Tribunale decide nel merito entro tre mesi con
sentenza. In attesa della decisione del Tribunale il richiedente può
svolgere attività lavorativa come ribadito dalla nota del Ministero dell’Interno del 13 luglio 2010.



Avverso la sentenza di primo grado si può
proporre ricorso alla Corte d’appello entro 10 giorni dalla notifica o
comunicazione della sentenza. La decisione deve essere adotatta entro
tre mesi. Avverso la sentenza di secondo grado è possibile proporre
ricorso in Cassazione entro 30 giorni dalla notifica della sentenza. Il
ricorrente è ammesso – come previsto all’articolo 16 del d.lgs. 25/2008 –
al gratuito patrocinio.



Contestualmente al provvedimento di diniego, la Questura consegna un provvedimento di espulsione (che
conterrà l’invito a lasciare il territorio in 15 giorni solo nei casi
in cui è stato rilasciato un precedente permesso di soggiorno per
richiesta asilo). Il ricorso avverso il provvedimento di espulsione deve
essere presentato al Giudice di pace territorialmente competente in 60
giorni. Se l’espulsione contiene l’invito a lasciare il territorio in 15
giorni il ricorso deve essere presentato al Tribunale Amministrativo
Regionale competente entro 60 giorni. Il ricorrente è ammesso al
gratuito patrocinio.