Denuncia archiviata: spetta il risarcimento al denunciato?
Categoria : RUBRICA LEGALE
Pubblicato da Avv. Carlo Vitaliano in 12/2/2020
Nessun danno se la querela è stata presentata ai carabinieri senza malafede: la calunnia presuppone il dolo e non la semplice colpa. Peraltro, a dover dimostrare la malafede del denunciante è proprio il denunciato, ossia chi asserisce di aver subito il danno: un onere della prova certamente non facile da adempiere. 


La semplice presentazione, alle forze dell’ordine, di una denuncia penale, poi però archiviata perché infondata, non dà, di per sé, diritto al soggetto denunciato di chiedere il risarcimento del danno. Neanche se la suddetta denuncia sia stata presentata con leggerezza o avventatezza.

Infatti, perché si possa ottenere un indennizzo è necessario che il denunciante abbia agito con dolo, ossia con la volontà di incolpare l’altro di un reato falso. È quanto chiarito dalla Cassazione in una recente sentenza. 

Secondo la Suprema Corte, il risarcimento spetta solo nel caso in cui ricorrano gli estremi (anch’essi penali) della calunnia ossia quando qualcuno “incolpi di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simuli a carico di lui le tracce di un reato”. E, al fine della qualifica di detto comportamento quale calunnia, è sempre necessario il dolo dell’agente e non la semplice colpa determinata da leggerezza o avventatezza della denuncia

Calunnia e denuncia falsa

Insomma, la semplice presentazione di una denuncia penale, successivamente archiviata per mancanza di presupposti, non è di per sé fonte di una responsabilità automatica e non crea un obbligo di risarcimento del danno. Bisogna prima vagliare l’atteggiamento psicologico del denunciante all’epoca in cui si è recato dalle autorità per esporre i fatti: solo la consapevolezza della falsità delle accuse e della loro infondatezza può dar luogo alla richiesta di un ristoro economico.

Peraltro, a dover dimostrare la malafede del denunciante è proprio il denunciato, ossia chi asserisce di aver subito il danno: un onere della prova certamente non facile da adempiere.