L’installazione di telecamere in locali di proprietà del condominio
Categoria : RUBRICA LEGALE
Pubblicato da Avv. Carlo Vitaliano in 30/10/2008
L’installazione di telecamere in locali di proprietà del condominio non configura il reato di “Interferenze illecite nella vita privata”, di cui all’art. 615 bis c.p. La sentenza in esame stabilisce che non è configurabile il reato previsto e punito nell’articolo 615 bis (Interferenza illecite nella vita privata) nell’ipotesi in cui taluno installi telecamere, all’interno dei locali di proprietà esclusiva di un condominio, idonee ad individuare le aree condominiali antistanti l’ingresso ai suddetti locali. 


Avv. Carlo VitalianoLa Suprema Corte, in sintesi, afferma che è del tutto legittima la sopraccitata condotta in quanto finalizzata all’individuazione della precisa identità degli autori di ripetuti episodi di danneggiamento e molestia, disturbo alle persone che si sono verificati in danno dello stesso condominio. 



Pertanto, è palese che le predette aree condominiali venivano chiaramente utilizzate da parte di un numero indeterminato di persone. In conclusione, il principio di diritto che si ricava da questa interessante sentenza è che, nel caso de quo, non c’è stata alcuna apprensione fraudolenta di immagini visive e che la tutela dell’inviolabilità del proprio domicilio e della propria privacy, diritto alla riservatezza devono essere considerati come dei bene primari ed irrinunciabili per le persone. Di conseguenza, la sentenza afferma in maniera chiara e lineare che, nel caso in oggetto, non vi è stata alcuna installazione abusiva di telecamere ed aggiungo che non sussiste il reato p. ep. dall’art. 615 bis anche per difetto dell’elemento psicologico (dolo generico).