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Rubriche > RUBRICA LEGALE > NUOVO CODICE DELLA STRADA
NUOVO CODICE DELLA STRADA
Articolo di Avv. Carlo Vitaliano pubblicato il 21/11/2009 (3958 Letture)
Polizia2Guida dei veicoli di categoria diversa - Guida con patente scaduta di validità - Introduzione della patente a punti - Circolazione di autoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri - Limiti di velocità - Posizione dei veicoli sulla carreggiata - Precedenza - Violazione della segnaletica stradale - Sorpasso - Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e rimorchi - Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli - Arresto, fermata e sosta dei veicoli - Trasporto di persone sui veicoli a motore a due ruote - Uso del casco - cinture di sicurezza - Cronotachigrafo - Guida in stato di ebbrezza - Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti -

Avv. Carlo Vitaliano

NUOVO CODICE DELLA STRADA


ART.125

guida dei veicoli di categoria diversa


Il comma 3 è stato riformulato nel seguente modo: “Chiunque, munito di patente di categoria A, A1 limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc. e di potenza non superiore a 11 Kw, B, C o D guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso è soggetto alla sanzione.."

La sanzione del 3 comma è ora applicabile anche nei confronti del titolare di patente per la guida di motoveicoli che conduce veicoli per la cui guida è richiesta una patente di categoria diversa.






ART.126

guida con patente scaduta di validità


La guida con patente scaduta di validità non comporta più la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo ma esclusivamente quella del ritiro della patente.







ART.126bis

introduzione della patente a punti


Il personale operante che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio deve indicarla nel verbale di contestazione (ad es. la perdita di punteggio prevista è di punti __ )

Per i conducenti che hanno conseguito la patente da meno di 5 anni la perdita di punteggio è prevista in misura doppia.

La tabella dei punteggi è stata modificata.

Il corso di aggiornamento consente ai titolari di C.A.P. nonchè di patenti di categoria C, C+E, D, D+E di recuperare 9 punti (non 6).







ART.134

circolazione di autoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri


Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi:


-immatricolati in uno stato estero;

-acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE;

-immatricolati in uno stato dell'unione europea;

-acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari


sono immatricolati in Italia a condizione che l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia.

Fermo restando l'obbligo del sequestro da parte degli organi di polizia, è precisato che la sanzione accessoria della confisca non si applica qualora al veicolo, anche successivamente, venga rilasciata la carta di circolazione.







ART.142

limiti di velocità


Al comma 1 è data all’ente concessionario della strada la possibilità di elevare, sulle autostrade a 3 corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, il limite massimo di velocità fino a 150 km/h.

Lo stesso comma precisa che in caso di precipitazioni atmosferiche "di qualsiasi natura" la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.







ART.143

posizione dei veicoli sulla carreggiata


L'abrogazione del comma 6 ripristina il principio generale secondo il quale è obbligatorio marciare sulla corsia di destra, essendo le altre riservate al sorpasso, anche sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

La sanzione prevista dal comma 11 (circolazione contromano) è ora pari a euro 137,55

La sanzione prevista dal comma 12 (circolazione contromano nelle curve) è ora pari a euro 270,90







ART.145

precedenza


La sanzione prevista dal comma 10 per tutte le violazioni dell'art.145 è ora pari a euro 137,55.







ART.146

violazione della segnaletica stradale


La sanzione prevista dal comma 3 è ora pari a euro 137,55.

E' ora prevista la sospensione della patente di guida qualora in un periodo di 2 anni la medesima persona violi la norna almeno 2 volte.







ART.148

sorpasso


La sanzione prevista dal comma 15 (sorpasso a destra o violazione delle semplici norme nell'esecuzione di un sorpasso) è ora pari a euro 68,25.

E' ora prevista la sospensione della patente di guida qualora in un periodo di 2 anni la medesima persona violi il comma 3 (regolare esecuzione del sorpasso) almeno 2 volte.

La sanzione prevista dal comma 16, primo periodo, (sorpassi vietati dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 ovvero: sorpasso a destra di tram fermo in mezzo alla carreggiata per la discesa o salita dei passeggeri; sorpasso in curva, dossi e in ogni caso di scarsa visibilità; sorpasso di un veicolo che ne sta già sorpassando un altro o sorpasso di veicoli fermi al passaggio a livello o incrocio o congestione quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia; sorpasso agli incroci; sorpasso ai passaggi a livello senza barriere o di un veicolo che abbia rallentato per consentire ad un pedone di attraversare sulle strisce) è ora pari a euro 137,55.

La sanzione prevista dal comma 16, secondo periodo, (sorpasso vietato per mezzi pesanti) è ora pari a euro 270,90.

E’ ora prevista per qualsiasi violazione punita dal comma 16 la sospensione della patente di guida.







ART.151

definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e rimorchi


Sono aggiunte le definizioni di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione già utilizzati nonché quelle relative a dispositivi di nuova creazione:


-luci di posizione laterali;

-strisce retroriflettenti;

-luci di marcia diurna;

-1uci d'angolo;

-proiettore di svolta;

-segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, gialla o arancione.









ART.152

segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli


La norma prevede, FUORI DAI CENTRI ABITATI, l'obbligo dell'uso per tutti i veicoli e su qualsiasi strada, delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci di ingombro.

Per i motocicli e ciclomotori l'obbligo permane anche se si circola nei centri abitati.

E' previsto fuori dei casi indicati dall'art.153, comma l, (da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, l'utilizzo delle "luci di marcia diurna".







ART.157

arresto, fermata e sosta dei veicoli


Al comma 2 è aggiunto 1'obbligo di tenere, durante la sosta, il veicolo con il motore spento.

La sanzione è quella prevista dal comma 8 (euro 33,60).







ART.162

segnalazione di veicolo fermo


Il comma 4 bis pone l'obbligo di utilizzare dispositivi retroriflettenti o luminosi per rendere visibile il soggetto che opera (conducente o passeggero) durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo (TRIANGOLO).

L'obbligo sussiste nei casi indicati nel comma 1 dell'art.162 (fuori dai centri abitati quando il veicolo sia fermo per qualsiasi motivo sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo).







ART.170

trasporto di persone sui veicoli a motore a due ruote


Sarà consentito (dal 01.07.2004) trasportare altra persona sui ciclomotori, qualora il posto per il passeggero sia espressamente indicato sul certificato di circolazione.

Conseguentemente l'obbligo di essere seduto in modo stabile ed equilibrato e nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo riguarderà anche i passeggeri dei ciclomotori a due ruote.

La sanzione è quella prevista dal comma 6 che è ora fissata in euro 68,25.







ART.171

uso del casco


E' ora espressamente previsto che sono esenti dall'obbligo di indossare il casco i conducenti ed i passeggeri:


-di ciclomotori e motoveicoli a 3 o 4 ruote dotati di carrozzeria chiusa;

-di ciclomotori e motocicli a 2 o 3 ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire 1'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo la normativa stabi1ita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



La sanzione prevista dal comma 2 è ora di euro 68,25 che si applica anche se la violazione è commessa da conducente minorenne.

E' ora SEMPRE previsto il ferino amministrativo di 30 giorni del veicolo, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria.







ART.172

cinture di sicurezza


La sanzione prevista dal comma 8 è ora di euro 68,25.

E' ora prevista la sospensione della patente di guida qualora in un periodo di 2 anni la medesima persona violi il comma 8 almeno 2 volte.

La sanzione prevista dal comma 9 (alterare od ostacolare il normale funzionamento della cintura di sicurezza) è ora di euro 33,60.







ART.173

uso di apparecchi durante la guida


La sanzione prevista dal comma 3 (uso del telefonino impugnato con la mano) è ora di euro 68,25.







ART.174

tempi massimi di guida previsti per conducenti di mezzi pesanti


Le sanzioni previste dai commi 4 e 5 sono ora di euro 137,55.

Dette sanzioni (comma 5 bis) sono ridotte alla metà (euro 68,77) se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può superare i 45 minuti.

Nei casi previsti dai commi 4, 5, 5bis e 6 l'organo accertato re intima al conducente di non proseguire il viaggio se non dopo aver provveduto ad effettuare i prescritti periodi di pausa o di riposo (comma 7 bis) e ritira la patente di guida e la carta di circolazione disponendo che con tutte le cautele il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta dove dovrà permanere per il periodo necessario (di pausa o di riposo previsto dalla normativa vigente).

Del ritiro dei documenti suindicati e dell'intimazione (deve contenere il periodo di tempo durante il quale il veicolo deve rimanere fermo) deve essere fatta menzione sul verbale.

Decorso il periodo indicato, i documenti devono essere restituiti (anche dalla pattuglia), con ulteriore annotazione sul verbale.

La circolazione durante il periodo in cui è vigente l'intimazione è soggetta alle sanzioni previste dall'art.216.

Le sanzioni amministrative, salvo che si tratti della stessa persona fisica, si applicano ora al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.







ART.178

documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo


Vale quanto detto per l'art.174







ART.179

cronotachigrafo


Il comma 1 prevede ora anche l'obbligo di dotare il veicolo di limitatore di velocità.

Il comma 2 bis punisce con la sanzione di euro 800,00 chi circola con un autoveicolo:

-non munito di limitatore di velocità;

-munito di limitatore di velocità non funzionante;

-munito di limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate .

La sanzione è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità.

Il comma 3 prevede, ora,1a sanzione amministrativa di euro 687 ,55 anche nei confronti del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità ovvero con limitatore di velocità manomesso o non funzionante.

Il comma 6 bis prevede la possibilità per gli organi di polizia stradale, qualora abbiano fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, di disporre l'accertamento della loro funzionalità anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per

l'installazione o riparazione. Le spese sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.

Nel caso in cui la violazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del limitatore di velocità è prevista la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.







ART.180

possesso dei documenti di circolazione e guida


I conducenti di ciclomotori dovranno avere con se il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida (minori non patentati) ed un documento di riconoscimento a partire dal 01.07.2004.







ART.186

guida in stato di ebbrezza


E’ previsto espressamente l’utilizzo dei cd. pre-etilometri, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti con etilometro (è punito il rifiuto).

Qualora il pre-etilometro dia esito positivo, quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente sia ebbro ed in ogni caso d 'incidente è espressamente prevista la possibilità di accompagnare il conducente presso il più vicino ufficio o comando (è punito il rifiuto).

Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche l'accertamento del tasso alcoolemico DEVE essere effettuato, su richiesta degli organi di polizia, da parte delle strutture sanitarie (è punito il rifiuto).

Il ritiro della patente per la sospensione è ora previsto anche per le ipotesi di rifiuto.

Con l' ordinanza di sospensione il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.119/4. PERTANTO NON E' PIU' NECESSARIA LA SEGNALAZIONE ALLA M.C.T.C-

Qualora il valore accertato sia superiore a 0,5 g/l, il Prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

Quando la violazione è commessa dai conducenti di autobus o di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t., ovvero di complessi di veicoli, con la SENTENZA DI CONDANNA è disposta la revoca della patente di guida.







ART.187

guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti


E’ previsto espressamente l'utilizzo di TEST preliminari, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo agli accertamenti previsti presso le strutture sanitarie (è punito il rifiuto).

Qualora il test preliminare dia esito positivo, quando si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto di sostanza stupefacenti o psicotrope ed in ogni caso di incidente è espressamente prevista la possibilità di accompagnare il conducente presso le strutture fisse e mobili di polizia stradale ovvero presso strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque equiparate, per il prelievo dei campioni di liquidi biologici (è punito il rifiuto). Il ritiro della patente per la sospensione è ora previsto anche per le ipotesi di rifiuto.

Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche l'accertamento dello stato di alterazione DEVE essere effettuato, su richiesta degli organi di polizia, da parte delle strutture sanitarie. L'accertamento, in tal caso, può contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico (è punito il rifiuto).







ART.191

comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni


La sanzione prevista dal comma 4 (omettere di dare la precedenza a pedoni sulle strisce, non agevolare il pedone che abbia già iniziato l'attraversamento della carreggiata anche se fuori dalle strisce, non fermarsi quando una persona invalida o con ridotte capacità motorie o munita di bastone bianco o cane guida intenda attraversare la strada o non prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini e anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto (ad es: se vedete un pallone che rotola da solo in mezzo alla strada...) è ora di euro 137,55.







ART.193

obbligo dell'assicurazione R.C.A.


La sanzione prevista dal comma 2 (circolazione su veicolo sprovvisto di copertura assicurativa) è ridotta ad un quarto anche qualora l'interessato, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provveda alla demolizione ed alle formalità di radiazione del veicolo entro 30 gg. dalla contestazione della violazione.

In tal caso la corresponsione del premio assicurativo non è dovuta.

E' sempre previsto il sequestro del veicolo che però deve essere trasportato e depositato "in un luogo non soggetto a pubblico passaggio" e quindi non necessariamente presso un centro di custodia.







ART.201

notificazione delle violazioni


Per le violazioni commesse alla guida di autoveicoli e motoveicoli immatricolati in uno stato estero e acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE nonché di autoveicoli e motoveicoli immatricolati in uno stato dell'unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari, la notifica è valida se effettuata presso il domicilio legale dichiarato in Italia.

Nelle forme indicate nell'art.20l si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione.







ART.207

veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE


Fermo restando l'obbligo del pagamento immediato su strada, non è più previsto la garanzia fidejussoria ed il ritiro della patente di guida, per cui in mancanza del pagamento o della cauzione (pari al doppio della sanzione solo se il veicolo non è immatricolato nell'U.E o nello S.E.E.) si applica direttamente il fermo amministrativo del veicolo.





 


avv.vitaliano@virgilio.it 

 



Sezione Polizia Stradale   

     

   

 Tabella dei punteggi previsti dall'art.126bis C.d.S.   

  

Articolo violazione punti Sanzione euro Sanzione accessoria  

7/14° Circolare nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato   € 68,25   

7/15° Esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine   € 652,00 sequestro per confisca delle somme  percepite 

7/15° Esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine con l'impiego di minori   € 1.304,00 sequestro per confisca delle somme  percepite 

9bis/1° organizzare, promuovere, dirigere o agevolare una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione   reclusione e multa   

9bis/1° Prendere parte ad una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione   reclusione e multa ritiro della patente per sospensione o revoca, sequestro penale del veicolo per confisca 

9bis/2° organizzare, promuovere, dirigere o agevolare una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione, dalla quale deriva la morte o una lesione personale   reclusione e multa   

9bis/3° organizzare, promuovere, dirigere o agevolare una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione,al fine di lucro o di esercitare o consentire scommesse clandestine   reclusione e multa   

9bis/3° organizzare, promuovere, dirigere o agevolare una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione, alla quale partecipano minori di anni 18   reclusione e multa   

9bis/4° effettuare scommesse sulle competizioni sportive in velocità con veicoli a motore non autorizzate   reclusione e multa   

9ter/1° gareggiare in velocità con veicoli a motore   reclusione e multa ritiro della patente per sospensione, sequestro penale del veicolo per confisca 

9ter/2° gareggiare in velocità con veicoli a motore se dalla gara deriva la morte o una lesione personale   reclusione e multa ritiro della patente per revoca, sequestro penale del veicolo per confisca 

23/7° Pubblicità in vista lungo autostrade ed altre strade   € 4.000,00 quando non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione 

23/13° omessa rimozione del mezzo pubblicitario, nonostante la diffida dell'ente proprietario della strada   € 4.000,00 quando non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione 

72/2°bis circolare con autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose, immatricolati in Italia, di massa complessiva superiore a 3.5t, non equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti   € 68,25   in vigore dal 01/07/2004  

72/2°ter circolare con autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose, immatricolati in Italia, di massa complessiva superiore a 3.5t, non equipaggiati dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni   € 68,25   in vigore dal 01/01/2005  

79/4° dispositivi inefficienti relativi a veicolo utilizzato nelle competizioni di cui agli artt. 9bis e 9ter C.d.S   € 1.000,00   

85/4° adibire a noleggio con conducente veicoli (diversi dagli autobus) non destinati a tale uso   € 137,55 ritiro della carta di circolazione per sospensione 

85/4° adibire a noleggio con conducente autobus non destinati a tale uso   € 343,35 ritiro della carta di circolazione per sospensione 

85/4° guidare, pur essendo munito di autorizzazione, un'autovettura adibita a servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione  € 137,55 ritiro della carta di circolazione per sospensione 

85/4°bis guidare, pur essendo munito di autorizzazione, veicoli (diversi dalle autovetture) adibiti a servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione  € 70,00 ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione 

86/2° adibire a servizio di piazza o a taxi un veicolo senza aver ottenuto la licenza o con licenza revocata o sospesa  € 1.500,00 ritiro della patente per sospensione, sequestro penale del veicolo per confisca 

86/3° guidare un taxi  senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza  € 70,00   

97/5° fabbricare, produrre, porre in commercio o vendere ciclomotori che sviluppano una velocità superiore a 45km/h  non consentito sequestro del ciclomotore per confisca 

97/5° effettuare sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre il limite dei 45km/h  non consentito sequestro del ciclomotore per confisca 

97/6° circolare con un ciclomotore non rispondente ad una o più caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art.52 C.d.S o nel certificato di circolazione ovvero che sviluppa una velocità superiore a 45km/h  non consentito sequestro del ciclomotore per confisca 

97/7° circolare con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione  non consentito sequestro del ciclomotore per confisca in vigore dal 01/07/2004  

97/8° circolare con un ciclomotore sprovvisto di targa  65,00          (non consentito in caso di reiterazione) fermo amministrativo del ciclomotore per 1 mese           (sequestro del ciclomotore per confisca in caso di reiterazione) in vigore dal 01/07/2004  

97/9° circolare con un ciclomotore munito di targa non propria  1549,00          (non consentito in caso di reiterazione) fermo amministrativo del ciclomotore per 1 mese           (sequestro del ciclomotore per confisca in caso di reiterazione) in vigore dal 01/07/2004  

97/10° circolare con un ciclomotore munito di targa i cui dati non sono chiaramente visibili  € 19,95     

97/11° fabbricare o vendere targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento ovvero circolare con un ciclomotore munito delle suddette targhe  € 1.549,00   in vigore dal 01/07/2004 

97/12° circolare con ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà  € 327,00 ritiro del certificato di circolazione in vigore dal 01/07/2004  

97/12° omessa comunicazione della cessazione della circolazione del ciclomotore  € 327,00 ritiro del certificato di circolazione in vigore dal 01/07/2004  

97/13° omessa denuncia da parte dell'intestatario agli organi di polizia entro 48 ore, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa  € 65,00   in vigore dal 01/07/2004  

97/13° omessa richiesta del duplicato del certificato di circolazione entro 3 giorni dalla denuncia fatta agli organi di polizia  € 65,00   in vigore dal 01/07/2004  

100/9° lett.b) e 11° irregolare collocazione e modalità di installazione delle targhe dei veicoli   € 68,25   

115/4° minore di anni 18 che guida motoveicolo o ciclomotore con passeggero   € 33,60 fermo amministrativo del veicolo per gg.30 

116/13° bis guidare ciclomotori senza il certificato di idoneità   € 516,00 fermo amministrativo del veicolo per gg.60 in vigore dal 01/07/2004  

125/3° guidare un veicolo di categoria diversa                          (la norma si applica nei confronti di chi munito di patente di categoria A, A1, B, C o D guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso)   € 137,55 ritiro della patente per sospensione 

126/7° guidare con patente scaduta di validità   € 137,55 ritiro della patente per sospensione (non è più previsto il fermo amministrativo del veicolo 

136/7° patente estera scaduta di validità per cittadino straniero residente da meno di un anno in Italia   € 137,55 ritiro della patente per sospensione (non è più previsto il fermo amministrativo del veicolo 

136/7° patente estera non convertita in patente italiana per cittadino straniero residente da più di un anno in Italia   € 137,55 ritiro della patente per sospensione (non è più previsto il fermo amministrativo del veicolo (in vigore dal 01/10/2003)  

141/8° non regolare la velocità quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli o in prossimità di attraversamenti pedonali o quando i pedoni sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza o quando gli animali diano segni di spavento 5 € 68,25   

141/9° (1°periodo) gareggiare con veicoli non a motore   € 137,55   

141/9° (3°periodo) gareggiare con veicoli a motore 10 Arresto e ammenda ritiro della patente per sospensione, sequestro penale del veicolo per confisca 

142/8° superare i limiti di velocità di oltre 10km/h e non oltre 40 km/h 2 € 137,55   

142/8° superare i limiti di velocità di oltre 10km/h e non oltre 40 km/h (mezzi pesanti) 2 € 275,10   

142/9° superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h 10 € 343,35 ritiro della patente per sospensione

 

142/9° superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h (mezzi pesanti) 10 € 686,70 ritiro della patente per sospensione

 

143/11° circolare contromano 4 € 137,55   

143/12° circolare contromano in curva o in tratti a limitata visibilità o su strada divisa in più carreggiate separate 10 € 270,90 ritiro della patente per sospensione 

143/13°, rif.5 non percorrere la corsia libera più a destra su strade a 2 o più corsie 4 € 33,60   

145/5° mancato arresto all'incrocio con STOP 6 € 137,55   

145/10° non dare la precedenza (rimanenti ipotesi) 5 € 137,55   

146/2° violazione della segnaletica, eccetto sosta e fermata 2 € 33,60   

146/3° passare col rosso o col giallo 6 € 137,55 sospensione della patente qualora il trasgressore incorra in 2  violazioni in un periodo di 2 anni 

147/5° violare le disposizioni di comportamento in prossimità dei passaggi a livello 6 € 68,25   

148/15°,    rif.2 e 8  violare le condizioni generali per il sorpasso, sorpassare irregolarmente un tram 3 € 68,25   

148/15°,    rif.3 segnalazione della manovra, sorpasso a destra, irregolarità nell'esecuzione della manovra, impegnare la corsia non immediatamente adiacente per il sorpasso 5 € 68,25 sospensione della patente qualora il trasgressore incorra in 2  violazioni in un periodo di 2 anni 

148/4°-15°   essendo superati, non agevolare il sorpasso   € 68,25   

148/5°-15°   guidando un veicolo lento o ingombrante, non mantenersi a lato per agevolare il sorpasso   € 68,25   

148/8°-15°   sorpasso di tram e filobus in movimento 2 € 68,25   

148/7°-15°   sorpassare un veicolo che svolta   € 68,25   

148/16° 3°periodo sorpasso a destra di tram fermo in mezzo alla carreggiata per la discesa o salita dei passeggeri; sorpasso in curva, dossi e in ogni caso di scarsa visibilità; sorpasso di un veicolo che ne sta già sorpassando un altro o sorpasso di veicoli fermi al passaggio a livello o incrocio o congestione quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia; sorpasso agli incroci; sorpasso ai passaggi a livello senza barriere o di un veicolo che abbia rallentato per consentire ad un pedone di attraversare sulle strisce) 10 € 137,55 ritiro della patente per sospensione 

148/14°-16° 2°periodo sorpassi vietati o irregolari per mezzi pesanti e autobus 10 € 270,90 ritiro della patente per sospensione 

149/4° non mantenere la distanza di sicurezza tra veicoli in manovra 3 € 33,60   

149/5° non aver mantenuto la distanza di sicurezza e incorrere in incidente con gravi danni ai veicoli 3 € 68,25   

149/5° non aver mantenuto la distanza di sicurezza e incorrere in incidente con gravi danni ai veicoli 5 € 68,25 qualora il trasgressore incorra in 2  violazioni in un periodo di 2 anni 

149/6° non aver mantenuto la distanza di sicurezza e incorrere in incidente con gravi danni alle persone 8 € 343,35   

150/5° omettere cautela nell'incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna e incorrere in incidente con gravi danni ai veicoli. 5 € 68,25   

150/5° omettere cautela nell'incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna e incorrere in incidente con gravi danni alle persone. 8 € 343,35   

152/3° non utilizzare i dispositivi di illuminazione 1 € 33,60   

153/10° non commutare i fari abbaglianti incrociando un altro veicolo o seguendone un altro a breve distanza, o in generale abbagliare gli altri utenti. 3 € 68,25   

153/11° altre ipotesi di uso scorretto dei dispositivi di illuminazione 1 € 33,60   

154/7° inversione di marcia in prossimità di intersezioni, curve e dossi 8 € 68,25   

154/8° inversione di marcia (altre ipotesi) 2 € 33,60   

157/2° e 8° effettuare una sosta omettendo di spegnere il motore   € 33,60   

158/2° lett.d) e 5° fermarsi o sostare alle fermate di autobus e tram 2 € 68,25 rimozione del veicolo 

158/2° lett.g) e 5° fermarsi o sostare nelle zone riservate agli handicappati 2 € 68,25 rimozione del veicolo 

158/2° lett.h) e 5° fermarsi o sostare nelle corsie riservate ai mezzi pubblici 2 € 68,25 rimozione del veicolo 

161/2° non adoperarsi a rendere sicura la circolazione e libero il transito e segnalare il pericolo avendo disperso materiale viscido o infiammabile sulla carreggiata 4 € 33,60   

161/4° non adoperarsi a rendere sicura la circolazione e libero il transito e segnalare il pericolo avendo disperso materiale sulla carreggiata o non adoperarsi a rimuovere tale materiale. 2 € 33,60   

162/4°bis-5° dispositivi retroriflettenti non utilizzati durante le operazioni di presegnalazione con triangolo 2     con D.M. saranno stabilite le caratteristiche tecniche  

162/4°ter-5° conducente che scende dal veicolo e circola sulla strada senza indossare giubbetto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità 2     con D.M. saranno stabilite le caratteristiche tecniche. In vigore dal 01/01/2004  

162/5° violare le disposizioni inerenti la segnalazione di veicolo fermo (triangolo) 2 € 33,60   

164/8° inidonea sistemazione del carico sui veicoli 3 € 68,25 ritiro della patente e carta di circolazione fino alla corretta sistemazione del carico avvenuta 

165/3° irregolare traino dei veicoli in avaria 2 € 68,25   

167/2°, 5° e 6° sovraccarico                                                          (fascia tra 0 e 10% oltre la massa a pieno carico) 1 € 33,60   

167/2°, 5° e 6° sovraccarico                                                          (fascia tra 10 e 20% oltre la massa a pieno carico) 2 € 68,25   

167/2°, 5° e 6° sovraccarico                                                          (fascia tra 20 e 30% oltre la massa a pieno carico) 3 € 137,55   

167/2°, 5° e 6° sovraccarico                                                          (fascia oltre il 30% sulla massa a pieno carico) 4 € 343,35   

167/7° sovraccarico specifico per trasporto autovetture, container, animali vivi, balle o rotoli di paglia o fieno, macchine agricole od operatrici. 3 € 137,55   

168/7° sovraccarico di merci pericolose 4 importi raddoppiati rispetto alle fasce dell'art.167   

168/8° trasporto merci pericolose senza autorizzazione 10 non consentito ritiro della patente e carta di circolazione per sospensione 

168/9° violazioni norme sul trasporto di merci pericolose relative a: idoneità tecnica dei veicoli e cisterne, dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, presenza e corretta sistemazione dei pannelli e delle etichette di pericolo, sosta dei veicoli, operazioni di carico scarico e trasporto in comune 10 € 343,35 ritiro della patente e carta di circolazione per sospensione 

168/9°bis violazioni norme sul trasporto di merci pericolose relative a: dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti e dell'equipaggio, compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza 2 € 343,35   

168/9°ter violazioni norme sul trasporto di merci pericolose relative ad altre disposizioni   € 137,35   

169/7° persone in soprannumero (su autobus e filobus)   € 137,55   

169/8° persone in soprannumero (veicoli ad uso di terzi abusivi) 4 € 343,35   

169/9° persone in soprannumero (su autovetture) 2 € 33,60   

169/10° persone in soprannumero (altre ipotesi), animali in soprannumero 1 € 68,25   

170/6° persona in soprannumero sui veicoli a due ruote e altre violazioni inerenti il trasporto di cose e animali su veicoli a due ruote 1 € 68,25   

171/2° conducente minorenne o maggiorenne senza casco o con casco non allacciato o non omologato 5                solo se alla guida di motoveicolo € 68,25 fermo amministrativo del veicolo per gg.30 

171/2° passeggero minorenne o maggiorenne senza casco o con casco non allacciato o non omologato 5        detratti dalla patente del conducente se il passeggero è minorenne ed il conducente è alla guida di motoveicolo € 68,25 fermo amministrativo del veicolo per gg.30 

172/1°-8° non usare le cinture di sicurezza e altri sistemi di ritenuta 5      (detratti dalla patente del conducente qualora il trasgressore sia minore di 12 anni) € 68,25 sospensione della patente qualora il trasgressore incorra in 2  violazioni in un periodo di 2 anni 

172/4°-8° trasportare un minore di 12 anni senza utilizzare i sistemi di ritenuta specifici 5      (detratti dalla patente del conducente) € 68,25 sospensione della patente del conducente qualora incorra in 2  violazioni in un periodo di 2 anni 

172/2°-8° cinture o sistemi di ritenuta inefficienti 5 € 68,25 sospensione della patente qualora il trasgressore incorra in 2  violazioni in un periodo di 2 anni 

172/5°-8° passeggero fino a 3 anni senza seggiolino 5      (detratti dalla patente del conducente) € 68,25 sospensione della patente del conducente qualora incorra in 2  violazioni in un periodo di 2 anni 

172/1°-8° trasportare un minorenne sui posti posteriori senza cinture 5      (detratti dalla patente del conducente) € 68,25 sospensione della patente del conducente qualora incorra in 2  violazioni in un periodo di 2 anni 

172/9° alterare il funzionamento delle cinture o indossarle in modo scorretto 5 € 33,60   

173/3° usare il telefonino impugnandolo con la mano, mancato uso di lenti quando prescritto 5 € 68,25   

174/4° non osservare i tempi massimi di guida giornalieri   (per conducenti di mezzi pesanti) 2 € 137,55   

174/5° non osservare i tempi minimi di riposo giornalieri    (per conducenti di mezzi pesanti) 2 € 137,55   

174/7° non completare la copia dell'orario di servizio          (per conducenti di mezzi pesanti) 1 € 19,95   

174/7°bis inosservanza dell'intimazione a non proseguire il viaggio a seguito di accertamento di violazione ai tempi di sosta, guida e riposo   € 1.626,45 ritiro della patente e della carta di circolazione. La restituzione deve essere richiesta al comando da cui dipende l'agente accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso 

175/13° in ambito autostradale, circolare con veicolo con carico disordinato, non solidamente assicurato, sporgente oltre i limiti consentiti, a tenuta non stagna o con carico scoperto 4 € 343,35 intimazione ad abbandonare l'autostrada o la strada extraurbana principale salvo che sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste 

175/14°, rif.7 lett.a) in ambito autostradale, trainare un veicolo non classificato come rimorchio 2 € 33,60   

175/16° in ambito autostradale, circolare con veicolo non ammesso o a piedi.  2 € 33,60 intimazione ad abbandonare l'autostrada o la strada extraurbana principale  

176/19° in ambito autostradale, fare inversione, attraversare gli spartitraffico nei varchi (cd. by pass) o circolare contromano 10 non ammessa ritiro della patente per sospensione  

176/20°, rif.1 lett.b) in ambito autostradale, fare retromarcia 10 € 343,35   

176/20°, rif.1 lett.c) e d) in ambito autostradale, circolare su  corsie di emergenza o corsie di variazione della velocità 10 € 343,35 ritiro della patente per sospensione 

176/21° in ambito autostradale, non impegnare per intero lo svincolo di accelerazione o decelerazione; essendo in prima corsia a traffico bloccato non portarsi il più vicino alla striscia di sinistra per agevolare il passaggio di mezzi di soccorso in corsia di emergenza; al fine di uscire dall'autostrada impegnare la corsia di emergenza prima del cartello di uscita a 500m; sostare in corsia di emergenza al di fuori dei casi di malessere o avaria di veicolo; non segnalare opportunamente il veicolo fermo; impegnare la 3a corsia per conducenti di mezzi pesanti o autobus superiori ai 7 metri di lunghezza; eludere il pagamento ai caselli;  2 € 68,25   

177/5° non lasciare il passo ai veicoli in emergenza o seguirli per avvantaggiarsi sugli altri utenti 2 € 33,60   

178/3° mancanza di libretto e/o registro, non osservare i periodi di guida, pausa e riposo (per conducenti di veicoli non muniti di cronotachigrafo) 2 € 137,55   

178/4° libretto individuale incompleto o mancante (per conducenti di veicoli non muniti di cronotachigrafo) 1 € 137,55   

179/2° circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o munito di cronotachigrafo non funzionante 10 € 687,75 ritiro della patente per sospensione 

179/2°-9° circolare con veicolo munito di cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate (alterato) 10 € 1.375,50 ritiro della patente per sospensione 

179/2°bis circolare con veicolo sprovvisto di limitatore di velocità 10 € 800,00 ritiro della patente per sospensione 

179/2°bis circolare con veicolo munito di limitatore di velocità non funzionante 10 € 800,00 ritiro della patente per sospensione 

179/2°bis circolare con veicolo munito di limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate 10 € 800,00 ritiro della patente per sospensione 

179/2°bis circolare con veicolo munito di limitatore di velocità alterato 10 € 1.600,00 ritiro della patente per sospensione 

179/3°bis titolare della licenza cronotachigrafo - limitatore di velocità   € 687,75   

186/2° guidare in stato di ebbrezza 10 Arresto e ammenda ritiro della patente per sospensione 

186/7° rifiutarsi di sottoporsi al test dell'etilometro                     (o pre-etilometro) 10 Arresto e ammenda ritiro della patente per sospensione 

187/7° guidare sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope 10 Arresto e ammenda ritiro della patente per sospensione 

187/8° rifiutarsi di sottoporsi al test (o pre-test) per l'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope 10 Arresto e ammenda ritiro della patente per sospensione 

189/5° non fermarsi in caso di incidente con soli danni alle cose (danni non gravi) 4 € 137,55   

189/5° non fermarsi in caso di incidente con soli danni alle cose (danni gravi) 10 € 250,00 ritiro della patente per sospensione 

189/6° non fermarsi in caso di incidente con feriti 10 Arresto e ammenda ritiro della patente per sospensione 

189/9° in caso di incidente, non adoperarsi affinché venga salvaguardata la scurezza della circolazione e, in caso di incidente con feriti, affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse tracce utili per l'accertamento delle responsabilità; in caso di incidente con soli danni alle cose creare intralcio alla circolazione non avendo provveduto a rimuovere i veicoli a margine della carreggiata; non fornire le proprie generalità; 2 € 68,25   

191/1° omettere di dare la precedenza a pedoni sulle strisce 5 € 137,55   

191/2° non agevolare il pedone che abbia già iniziato l'attraversamento della carreggiata anche se fuori dalle strisce 2 € 137,55   

191/3° non fermarsi quando una persona invalida o con ridotte capacità motorie o munita di bastone bianco o cane guida intenda attraversare la strada 5 € 137,55   

191/3° non prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini e anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto (ad es: se vedete un pallone che rotola da solo in mezzo alla strada...) 5 € 137,55   

192/6° rifiutarsi di esibire i documenti a richiesta degli agenti; rifiutarsi di fare ispezionare il veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo; sebbene vietato dagli agenti proseguire la marcia qualora il veicolo presenti dispositivi di illuminazione inefficienti o pneumatici usurati o sia sprovvisto di catene quando queste siano prescritte; non ottemperare alle segnalazioni di personale militare impartisce per consentire la progressione del convoglio militare 3 € 68,25   

192/6 non fermarsi all'ALT 3 non ammesso   

192/7° non fermarsi al posto di blocco 10 non ammesso   

214/8 circolare con veicolo sottoposto a fermo amministrativo    656,25   (oltre alle sanzioni penali per il custode)  custodia del veicolo in un deposito autorizzato 

   

 Per le patenti rilasciate dopo il 01/10/2003 a soggetti non già titolari di patente B o superiore i punti riportati nella presente tabella sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi 3 anni dal rilascio.    

   

 Nota Bene: la decurtazione riguarda le patenti di guida rilasciate in Italia e le patenti di guida rilasciate da uno Stato Estero    

   

 La decurtazione non riguarda: le violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali non è prescritta la titolarità di patente (ciclomotori, velocipedi ecc..); le violazioni commesse dai passeggeri, eccetto quelle relative all'art.172 e 171 qualora il passeggero sia minorenne.     

 avv.vitaliano@virgilio.it 



 


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